Le misure di contenimento sanitario e gli effetti sul contratto di locazione non abitativo.
2 Aprile 2020

 

Gli effetti della pandemia sul contratto: i rimedi alle difficoltà di adempimento delle obbligazioni e la revisione dei termini contrattuali.



L’eccezionale stato di emergenza che viviamo in questi giorni non si limita a comprimere la nostra quotidianità, ma determina molteplici alterazioni e conseguenze anche in ambito giuridico: tra queste, le difficoltà di adempimento degli obblighi contrattuali dovute alle limitazioni che sono state imposte a vari soggetti economici che svolgono le più svariate attività.
Il nostro ordinamento non prevede esplicitamente la facoltà di modificare i termini di un contratto a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili (la cosiddetta forza maggiore); solo nell’ambito dell’attuale stato di emergenza è stata stabilita, dall’art. 91 DL 18/2020, l’esclusione della responsabilità del debitore conseguente al rispetto delle misure di contenimento sanitario. Quanto agli strumenti ordinari previsti dal codice civile, gli unici rimedi percorribili sono previsti nell’ambito dei contratti a prestazione periodica, continuativa o differita quali, per esempio, le locazioni, la somministrazione, la distribuzione. In tal caso, è possibile il ricorso all’impossibilità (art. 1256 c.c.) o all’eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.): si tratta della facoltà di fare venire meno gli effetti del contratto qualora la prestazione principale diventi impossibile o quando l’equilibrio che ha indotto le parti a concludere il contratto subisca una significativa alterazione a causa dell’eccessivo onere che colpisce una delle parti stesse quale conseguenza dell’evento di forza maggiore.
Nel solo caso di eccessiva onerosità, è anche prevista l’alternativa di modificare i termini del contratto per riportarlo ad equità: ed infatti, il terzo comma dell’art. 1467 c.c. prevede che la parte contro la quale è richiesta la risoluzione possa evitarla, offrendo di modificare le condizioni del contratto. Questa, però, è una mera facoltà, lasciata alla piena discrezione al contraente creditore, che pare godere della possibilità di scegliere se concedere o meno l’equa modifica dei termini dell’accordo: si ritiene, tuttavia, che in casi di particolare eccezionalità, quale l’attuale stato di emergenza sanitaria, sarebbe opportuno limitare il potere discrezionale del creditore, fino a ravvisare un onere di accettare la modifica del contratto in modo da renderlo più equo, tenuto conto delle incolpevoli difficoltà in cui versa il debitore. Appare altrettanto corretto il tentativo di limitare, quanto più possibile, la risoluzione del contratto che, in alcuni casi, potrebbe essere lesiva delle legittime aspettative della parte che incorre nell’inadempimento solo a seguito dell’evento di forza maggiore, per il quale non ha alcuna colpa.
Per ovviare a tale sostanziale iniquità, si ritiene tuttavia possibile il ricorso ai principi generali del nostro ordinamento, sui quali peraltro la giurisprudenza ha fondato la nuova figura dell’abuso del diritto: facendo leva, da un lato, sul principio di solidarietà economica e sociale di cui all’art 2 della Costituzione e, dall’altro lato, sull’obbligo di buona fede che, secondo l’art. 1375 c.c., deve ispirare l’esecuzione del contratto. Si ritiene difatti opportuno, in una situazione eccezionale, indurre le parti ad astenersi da una lettura eccessivamente minuziosa del contenuto dell’accordo che non tenga conto delle difficoltà in cui sia incolpevolmente incorsa la parte inadempiente e giungere a lederne gli interessi.
Ed allora, per poter ristabilire gli originali rapporti, che sono stati alterati da eventi assolutamente indipendenti dalle parti, si potrebbe giungere ad imporre al creditore l’onere di valutare in buona fede la revisione dei termini contrattuali in modo tale da riequilibrare l’originario assetto di interessi in forza del quale era stato concluso l’accordo originale. Ciò, beninteso, a seguito di un’attenta valutazione delle ragioni che hanno comportato l’eccessivo onere e senza che il debitore, nell’ottenere la revisione dei termini contrattuali, venga poi a trarne un indebito vantaggio. Ovviamente ogni caso dovrà essere oggetto di approfondita valutazione dei reciproci rapporti, proprio per permettere alla parte debole di non soccombere nel baratro dell’inadempimento ed all’altra parte di non vedere eccessivamente svilita la portata dei propri diritti e del legittimo affidamento nel contratto originario.

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