Gli effetti delle restrizioni sanitarie sui contratti preliminari.
22 Aprile 2020

 

Risoluzione e obiettivi di vendita nel contratto di agenzia



I contratti di agenzia commerciale spesso prevedono l’obbligo, in capo all’agente, di procurare un volume minimo di affari nel corso dell’anno. A tale onere viene sovente affiancata la facoltà, in capo al preponente, di risolvere il mandato qualora non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di vendita previsti. La risoluzione, in tal caso, opera di diritto ex art. 1456 cod. civ. (Clausola risolutiva espressa): il preponente può ottenere che il contratto si risolva di diritto con la semplice dichiarazione di volersi avvalere della Clausola.
Il richiamo alla Clausola risolutiva espressa comporta, abitualmente, delle significative conseguenze qualora la parte che subisce la risoluzione di diritto contesti la risoluzione in sede giudiziale: il giudice non è tenuto a valutare l’eventuale gravità dell’inadempimento, dovendosi limitare alla verifica del mancato rispetto di una condizione che le parti, con il contratto, hanno ritenuto essere un presupposto sufficiente per poter chiedere la risoluzione.
Tuttavia, non va dimenticato che, nell’ambito dei rapporti di agenzia, è applicabile per analogia il criterio della giusta causa previsto dall’art. 2119 cod. civ. per l’estinzione del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, è stato sostenuto che, nell’ambito della revoca del mandato di agenzia, la nozione di giusta causa possa assumere, come nel rapporto di lavoro subordinato, un'efficacia non derogabile dalle parti. Conseguentemente, nel particolare caso di specie, il giudice sarà tenuto a procedere alla verifica della condotta della parte che subisce la risoluzione, per valutare la sussistenza o meno di un colpevole inadempimento da parte dell'agente, tale da integrare la giusta causa e, ciò, indipendentemente dal mancato raggiungimento dei minimi contrattuali stabiliti dalle parti.
Tale impostazione apre le porte alla facoltà, per l’agente, di introdurre in giudizio nuove giustificazioni a sostegno dei propri diritti. Ed allora, l’agente può dimostrare di non avere conseguito i target stabiliti nel mandato a causa dell’intervento di elementi imprevisti successivamente alla conclusione del contratto, avuto riguardo al tipo di mercato nella zona assegnata, così come diventa possibile opporre la contestazione di condotte riconducibili allo stesso preponente che (volutamente o meno) possano aver reso più difficile o addirittura impossibile il conseguimento degli obiettivi.
In sintesi, l’eventuale previsione di una risoluzione di diritto conseguente al mancato raggiungimento dei target minimi di vendita può essere superata qualora venga dimostrato, con adeguate prove, che il mancato raggiungimento di tali obiettivi non sia dipeso da fatto o colpa dell’agente.

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